Prestazioni di vecchiaia

Il diritto alla rendita di vecchiaia, rispettivamente al capitale, prende inizio con il compimento dei 60 anni d'età sia per le donne che per gli uomini (pensionamento anticipato). La rendita di vecchiaia annua corrisponde al capitale di vecchiaia disponibile al giorno del pensionamento moltiplicata per il tasso di conversione. Inoltre: 

  • Dal 1° gennaio 2024 chi continuerà la sua attività lavorativa dopo l'età ordinaria AVS (previo accordo del Datore di lavoro) sarà messo al beneficio del pensionamento differito.
  • Su richiesta del Datore di lavoro gli assicurati possono beneficiare del pensionamento anticipato a partire dal 58° anno d'età (Art. 33 del regolamento).
  • La rendita per figli di un pensionato ammonta al 20% della rendita di vecchiaia ed è pagabile fino ai 18 anni (o 25 se agli studi).
  • L'assicurato può optare per una prestazione parziale o totale in capitale, a condizione che renda nota la sua volontà con almeno 1 mese di anticipo. Se l'assicurato è coniugato,il pagamento sotto forma di capitale potrà avvenire solo con il consenso scritto del coniuge.
  • La liquidazione in contanti del capitale di vecchiaia mette fine ad ogni diritto ad altre prestazioni del Fondo.

Tassi di conversione validi dal 1° gennaio 2024

L'età dell'assicurato è calcolata in anni e in mesi; per le frazioni di anni d'età i tassi di cui sopra sono calcolati pro rata temporis.