Prestazioni decesso

Le prestazioni contemplate dal Regolamento del Fondo in caso di decesso di un assicurato attivo, invalido o pensionato, sono le seguenti:

  • rendita per coniuge superstite
  • rendita per figli
  • capitale decesso

 

Rendita per coniuge superstite e rendita per figlio

L'ammontare annuo della rendita per coniuge superstite è uguale al 35% della rendita annua d'invalidità per gli assicurati attivi o invalidi, o al 60% della rendita annua di vecchiaia se il coniuge defunto era pensionato. I figli dell'assicurato hanno diritto ad una rendita per orfano a condizione che abbia un'età inferiore ai 18 anni oppure che abbia un età inferiore ai 25 anni se segue una formazione professionale o scolastica. L'ammontare della rendita per orfano è uguale al 10% della rendita d'invalidità a cui avrebbe avuto diritto l'assicurato attivo o invalido oppure al 20% della rendita di vecchiaia se l'assicurato era pensionato.

La rendita per coniuge superstite viene corrisposta fino alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede o si risposa. 

Capitale di decesso

Quando un assicurato attivo, invalido o pensionato decede, il Fondo versa un capitale di decesso agli aventi diritto del defunto, che egli avrà designato tra il suo coniuge e i suoi figli che sono beneficiari di una rendita per figli. La designazione deve essere fatta, mentre è in vita, mediante lettera indirizzata al Consiglio di fondazione e deve fissare la parte di capitale di decesso attribuita ad ognuno degli aventi diritto. Se l'assicurato non ha fatto delle designazioni, il capitale di decesso è versato in primo luogo al coniuge, poi ai figli del defunto che sono beneficiari di una rendita per figli, in parti uguali.

L'ammontare del capitale di decesso, se l'assicurato era attivo, è pari almeno al 300% dell'ultimo salario assicurato. Nel caso in cui l'assicurato era invalido o pensionato, il capitale di decesso è uguale alla somma dei contributi di risparmio che l'assicurato ha versato personalmente, più eventuali apporti, compresi gli interessi. Da questi importi viene dedotta la totalità delle rendite d'invalidità o di vecchiaia eventualmente già versate dal Fondo ed eventuali prelievi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.