Proprietà d'abitazioni

Desidera prelevare anticipatamente del capitale previdenziale per la sua abitazione primaria? In questa pagina trova tutte le informazioni necessarie.

Il prelievo per l'abitazione primaria

Sulla base della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), è possibile utilizzare i fondi del secondo pilastro per finanziare l’abitazione primaria destinata ad uso proprio.

Per finanziare l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio, può chiedere il versamento parziale o totale del suo secondo pilastro. Il prelievo anticipato può essere utilizzato quale fondo proprio per l'acquisto o la costruzione di una proprietà d'abitazione, per la restituzione di un prestito ipotecario o per l'acquisizione di partecipazioni a proprietà d'abitazioni.

Domande frequenti

Quali conseguenze ci sono sulle mie prestazioni di previdenza se prelevo?

Il versamento anticipato ha quale conseguenza la diminuzione dell'ammontare del capitale di vecchiaia disponibile e delle prestazioni che ne derivano. L'avere di vecchiaia è ridotto in proporzione alla quota trasferita in rapporto alla prestazione di libero passaggio al momento del ritiro. In caso di decesso il relativo capitale decesso a disposizione degli aventi diritto viene pure ridotto dell'importo prelevato anticipatamente.

L'importo prelevabile varia in caso di acquisto in comproprietà?

In caso di comproprietà, l'importo prelevabile viene ponderato in base alla quota di comproprietà. Il prelievo anticipato è consentito solo per la propria quota di comproprietà.

Ogni quanto tempo è possibile eseguire un prelievo?

Ogni cinque anni (art. 57 cpv. 5 Regolamento FEOC).

Il prelievo comporta delle spese amministrative?

Sì. Le spese amministrative ammontano a CHF 250.--. L'importo viene fatturato al momento dell'accettazione della domanda (art. 57 cpv. 13 Regolameno FEOC).

In quale caso si è tenuti a rimborsare l'importo prelevato?

L'assicurato deve rimborsare l'importo ritirato per finanziare la sua abitazione se quest'ultima viene venduta o se i diritti equivalenti economicamente a un'alienazione vengono concessi sull'alloggio in proprietà.

È possibile eseguire un rimborso volontario?

Sì. L'assicurato può rimborsare in ogni momento l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione, al più tardi fino all'età del pensionamento ordinario, purché non sia al beneficio delle prestazioni di pensionamento anticipato del Fondo, fino al sopraggiungere di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L'importo minimo di un rimborso è di CHF 10'000.--.

 

Qualora si desiderasse eseguire un rimborso volontario, è necessario contattare per iscritto il Fondo.

Esiste un importo minimo di prelievo?

Sì. L'importo minimo del prelievo anticipato è di CHF 20'000.-- (art. 57 cpv. 5 Regolamento FEOC).

Esistono delle limitazioni al prelievo?

Fino all’età di 50 anni l’intero ammontare della prestazione di libero passaggio può essere prelevato. In seguito, solo la metà della prestazione di libero passaggio può essere ritirata, tuttavia almeno l’ammontare della prestazione di libero passaggio alla quale la persona assicurata aveva diritto a 50 anni;

  • nel caso in cui l'assicurato sia comproprietario dell'oggetto, il finanziamento è proporzionato alla percentuale della proprietà;
  • gli assicurati invalidi o pensionati non possono far valere il diritto al versamento anticipato.