Che cos'è un acquisto di prestazioni?
L'acquisto di prestazioni è un versamento volontario nella propria cassa pensione. Questa opzione consente di migliorare le future prestazioni pensionistiche e di coprire eventuali lacune nella previdenza.
Grazie all'acquisto di prestazioni è possibile migliorare la propria situazione previdenziale.
L'acquisto di prestazioni è un versamento volontario nella propria cassa pensione. Questa opzione consente di migliorare le future prestazioni pensionistiche e di coprire eventuali lacune nella previdenza.
In qualsiasi momento può acquistare delle prestazioni mediante un apporto personale accreditato al suo capitale di vecchiaia. È possibile eseguire un acquisto di prestazioni tramite il portale MyPension, nella sezione "Le mie simulazioni". Il modulo da compilare è essenziale per determinare la fattibilità e la misura in cui è possibile effettuare l'acquisto di prestazioni.
Per approfondire gli aspetti legati all'acquisto di prestazioni, può scaricare l'apposita scheda informativa.
Ogni persona assicurata è tenuta a trasferire la sua prestazione di libero passaggio proveniente dalla precedente istituzione previdenziale presso la nuova istituzione. La prestazione di libero passaggio trasferita è accreditata integralmente al capitale di vecchiaia della persona assicurata.
La somma versata come acquisto di prestazioni viene accreditata integralmente al capitale di vecchiaia della persona assicurata. Di conseguenza, il capitale di risparmio aumenta nella misura dell’importo versato. Le prestazioni di rischio (invalidità e decesso) restano invariate in quanto il Fondo di previdenza per il personale EOC assicura queste prestazioni sulla base del salario assicurato.
È possibile effettuare al massimo due acquisti di prestazione per anno.
L’importo minimo per un acquisto di prestazioni è CHF 1'000.--.
Un acquisto di prestazioni non può essere effettuato se tutti i prelievi nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni non sono stati rimborsati.
Per gli assicurati provenienti dall’estero che non sono mai stati affiliati presso un istituto previdenziale in Svizzera, l’importo annuo del versamento personale non deve superare, durante i cinque anni seguenti la sua entrata in un istituto di previdenza svizzero, il 20% dello stipendio assicurato ai sensi dell’articolo 12 Regolamento FEOC. Passato questo termine, la persona assicurata può acquistare le prestazioni regolamentari complete conformemente all'art.18 cpv. 2 Regolamento FEOC.
Inoltre, le prestazioni derivanti da un acquisto di prestazioni non possono essere versate sotto forma di capitale prima della scadenza del termine di tre anni a far conto dalla data d’acquisto corrispondente.
Sì. L'acquisto massimo possibile è indicato nella propria scheda d'assicurazione.
L'ammontare dell’apporto è al massimo uguale alla differenza tra l'ammontare del capitale di vecchiaia teorico calcolato sulla base della tariffa riportata alla cifra 5 dell’allegato al Regolamento FEOC e l'ammontare del capitale di vecchiaia acquisito al momento dell'acquisto.
La somma versata nell’avere di previdenza personale può essere generalmente dedotta dal reddito nella dichiarazione d’imposta.
Il FEOC non è responsabile per la deducibilità degli importi versati. Per maggiori informazioni, occorre dunque rivolgersi alla competente autorità fiscale.