Decesso

Le informazioni essenziali in merito alle prestazioni in caso di decesso di un assicurato attivo, invalido o pensionato.

Le prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso di un assicurato attivo, invalido o pensionato, il regolamento del Fondo di Previdenza per il Personale EOC contempla le seguenti prestazioni:

Rendita per coniuge

L'ammontare annuo della rendita per coniuge superstite è uguale al 35% della rendita annua d'invalidità per gli assicurati attivi o invalidi, o al 60% della rendita annua di vecchiaia se il coniuge defunto era pensionato. La rendita per coniuge superstite viene corrisposta fino alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede o si risposa.

Rendita per figlio

I figli dell'assicurato hanno diritto ad una rendita per orfano fino a 18 anni oppure fino a 25 se in formazione. L'ammontare della rendita per orfano è uguale al 10% della rendita d'invalidità a cui avrebbe avuto diritto l'assicurato attivo o invalido oppure al 20% della rendita di vecchiaia se l'assicurato era pensionato.

Capitale decesso

Quando un assicurato attivo, invalido o pensionato decede, il Fondo versa un capitale di decesso agli aventi diritto. La persona assicurata può scegliere a chi destinare il capitale decesso tra il coniuge e i figli che sono beneficiari di una rendita per figli. La designazione deve essere fatta mentre è in vita, mediante lettera indirizzata al Consiglio di fondazione e deve fissare la parte di capitale di decesso attribuita ad ognuno degli aventi diritto.

 

Se la persona assicurata non ha designato alcun avente diritto, il capitale di decesso è versato sulla base dell'elenco indicato all'art 48 cpv. 2 del Regolamento FEOC.


L'ammontare del capitale di decesso, se l'assicurato era attivo, è pari almeno al 300% dell'ultimo salario assicurato. Nel caso in cui l'assicurato era invalido o pensionato, il capitale di decesso è uguale alla somma dei contributi di risparmio che l'assicurato ha versato personalmente, più eventuali apporti, compresi gli interessi. La totalità delle rendite d'invalidità o di vecchiaia eventualmente già versate dal Fondo ed eventuali prelievi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, vengono dedotti.

In qualità di affiliati al Fondo, si è assicurati contro i rischi di decesso e invalidità.

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